Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
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Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 18

Articolo 18
Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.
Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.