Menu
Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 8
Articolo 8
Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".