Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 2
Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.
Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.
Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.