Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 17
E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.
Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.
Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.