Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
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Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 4

Articolo 4
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Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.