Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
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Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 16

Articolo 16
Disposizioni transitorie

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.