Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
Menu

Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 5

Articolo 5
Nuove valutazioni

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni.
In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.
L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.