Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 7

Articolo 7


Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.
Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonché delle spese contrattuali, sara' riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del
tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non
abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.