Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 20

Articolo 20


Le anticipazioni previste dal precedente articolo 16 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Nello stesso conto sara' tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 16. - I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.
Sulla prima anticipazione che sara' concessa agli Istituti potra' essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all'articolo 17, una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente.