Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 33

Articolo 33

L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato:
"A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente".