Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
Menu

Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 29

Articolo 29


I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.