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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 18
Articolo 18
Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 17.