Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 36

Articolo 36


Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del registro del luogo nel quale è avvenuta la registrazione dell'atto, dei documenti stabiliti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'articolo 33 della presente legge.
Le imposte di registro ed ipotecarie già versate all'erario non sono ripetibili.