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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 19
Articolo 19
Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale