Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 34

Articolo 34


Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente:
"In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".