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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 38
Articolo 38
Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.