Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 15

Articolo 15


Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.
Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.