Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
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Preambolo
1Magistratura onoraria
2Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
4Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
5Incompatibilità
6Ammissione al tirocinio
7Tirocinio e conferimento dell'incarico
8Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
10Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
15Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
17Attività delegabili ai vice procuratori onorari
18Durata dell'ufficio e conferma
19Astensione e ricusazione
20Doveri del magistrato onorario
21Decadenza, dispensa e revoca
22Formazione dei magistrati onorari
23Indennità spettante ai magistrati onorari
24Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
29 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
32Disposizioni transitorie e abrogazioni
33Abrogazioni
34Monitoraggio
35Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 8

Articolo 8
Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace

1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.
2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.