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Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 35
Articolo 35
Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.