Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
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Preambolo
1Magistratura onoraria
2Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
4Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
5Incompatibilità
6Ammissione al tirocinio
7Tirocinio e conferimento dell'incarico
8Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
10Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
15Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
17Attività delegabili ai vice procuratori onorari
18Durata dell'ufficio e conferma
19Astensione e ricusazione
20Doveri del magistrato onorario
21Decadenza, dispensa e revoca
22Formazione dei magistrati onorari
23Indennità spettante ai magistrati onorari
24Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
29 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
32Disposizioni transitorie e abrogazioni
33Abrogazioni
34Monitoraggio
35Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 19

Articolo 19
Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.