Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
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Preambolo
1Magistratura onoraria
2Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
4Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
5Incompatibilità
6Ammissione al tirocinio
7Tirocinio e conferimento dell'incarico
8Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
10Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
15Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
17Attività delegabili ai vice procuratori onorari
18Durata dell'ufficio e conferma
19Astensione e ricusazione
20Doveri del magistrato onorario
21Decadenza, dispensa e revoca
22Formazione dei magistrati onorari
23Indennità spettante ai magistrati onorari
24Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
29 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
32Disposizioni transitorie e abrogazioni
33Abrogazioni
34Monitoraggio
35Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 21

Articolo 21
Decadenza, dispensa e revoca

1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23.
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3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.
4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:
a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.
6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.
7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.