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Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 14
Articolo 14
Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale puo' destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale puo' destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.
2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.