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Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 23
Articolo 23
Indennità spettante ai magistrati onorari
1. L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.
3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.
4. Le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l'indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente.
6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualità nel deposito dei provvedimenti, le modalità di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attività di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.
9. L'indennità di risultato puo' essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10.
10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.
11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al presente articolo.