Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
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Preambolo
1Magistratura onoraria
2Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
4Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
5Incompatibilità
6Ammissione al tirocinio
7Tirocinio e conferimento dell'incarico
8Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
10Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
15Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
17Attività delegabili ai vice procuratori onorari
18Durata dell'ufficio e conferma
19Astensione e ricusazione
20Doveri del magistrato onorario
21Decadenza, dispensa e revoca
22Formazione dei magistrati onorari
23Indennità spettante ai magistrati onorari
24Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
29 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
32Disposizioni transitorie e abrogazioni
33Abrogazioni
34Monitoraggio
35Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 15

Articolo 15
Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinchè la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.