Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
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Preambolo
1Magistratura onoraria
2Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
4Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
5Incompatibilità
6Ammissione al tirocinio
7Tirocinio e conferimento dell'incarico
8Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
10Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
15Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
17Attività delegabili ai vice procuratori onorari
18Durata dell'ufficio e conferma
19Astensione e ricusazione
20Doveri del magistrato onorario
21Decadenza, dispensa e revoca
22Formazione dei magistrati onorari
23Indennità spettante ai magistrati onorari
24Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
29 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
32Disposizioni transitorie e abrogazioni
33Abrogazioni
34Monitoraggio
35Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 4

Articolo 4
Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
b) la minore età anagrafica;
c) il più elevato voto di laurea.