Menu
Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 13
Articolo 13
Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.