Menu
Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 16
Articolo 16
Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2:
a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.
2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera a).