Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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Preambolo
1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
2Incarichi direttivi ai magistrati
3Semplificazione e flessibilità nel turn over
4Mobilità obbligatoria e volontaria
5Assegnazione di nuove mansioni
6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
9Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
13-bisABROGATO
14Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale
15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
16Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
17Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
17-bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
19Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione
20Associazione Formez PA
21Unificazione delle Scuole di formazione
21-bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno.
22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23-bisABROGATO
23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
23-quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
24-ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
24-quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
24-quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
25Semplificazione per i soggetti con invalidità
26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
29Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
30Unità operativa speciale per Expo 2015
31Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
33Parere su transazione di controversie
34Contabilità speciale per Expo Milano 2015
35ABROGATO
36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
37ABROGATO
38Processo amministrativo digitale
39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
40Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
41Misure per il contrasto all'abuso del processo
42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
43ABROGATO
44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
45-bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.
46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
50Ufficio per il processo
50-bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
53Norma di copertura finanziaria
54Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 50

Articolo 50
Ufficio per il processo

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:


" ART. 16-octies

(Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non da' diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.
Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione
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2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e secondo grado,";
2) il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio".