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Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 45
Articolo 45
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
«Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"
; c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.
1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica";
b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica"