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Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 18
Articolo 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132.
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
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4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto" fino a "Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione".