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Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 23-quinquies
Articolo 23-quinquies
Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il
31 dicembre 2015
, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il
30 settembre 2015
. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2.