Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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Preambolo
1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
2Incarichi direttivi ai magistrati
3Semplificazione e flessibilità nel turn over
4Mobilità obbligatoria e volontaria
5Assegnazione di nuove mansioni
6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
9Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
13-bisABROGATO
14Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale
15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
16Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
17Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
17-bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
19Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione
20Associazione Formez PA
21Unificazione delle Scuole di formazione
21-bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno.
22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23-bisABROGATO
23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
23-quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
24-ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
24-quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
24-quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
25Semplificazione per i soggetti con invalidità
26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
29Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
30Unità operativa speciale per Expo 2015
31Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
33Parere su transazione di controversie
34Contabilità speciale per Expo Milano 2015
35ABROGATO
36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
37ABROGATO
38Processo amministrativo digitale
39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
40Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
41Misure per il contrasto all'abuso del processo
42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
43ABROGATO
44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
45-bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.
46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
50Ufficio per il processo
50-bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
53Norma di copertura finanziaria
54Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 40

Articolo 40
Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello";
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
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