Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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Preambolo
1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
2Incarichi direttivi ai magistrati
3Semplificazione e flessibilità nel turn over
4Mobilità obbligatoria e volontaria
5Assegnazione di nuove mansioni
6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
9Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
13-bisABROGATO
14Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale
15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
16Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
17Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
17-bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
19Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione
20Associazione Formez PA
21Unificazione delle Scuole di formazione
21-bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno.
22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23-bisABROGATO
23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
23-quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
24-ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
24-quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
24-quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
25Semplificazione per i soggetti con invalidità
26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
29Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
30Unità operativa speciale per Expo 2015
31Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
33Parere su transazione di controversie
34Contabilità speciale per Expo Milano 2015
35ABROGATO
36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
37ABROGATO
38Processo amministrativo digitale
39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
40Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
41Misure per il contrasto all'abuso del processo
42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
43ABROGATO
44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
45-bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.
46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
50Ufficio per il processo
50-bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
53Norma di copertura finanziaria
54Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 1

Articolo 1
Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. (5)
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3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:
a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.