Menu
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 23-ter
Articolo 23-ter
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
.
3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.