Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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Preambolo
1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
2Incarichi direttivi ai magistrati
3Semplificazione e flessibilità nel turn over
4Mobilità obbligatoria e volontaria
5Assegnazione di nuove mansioni
6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
9Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
13-bisABROGATO
14Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale
15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
16Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
17Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
17-bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
19Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione
20Associazione Formez PA
21Unificazione delle Scuole di formazione
21-bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno.
22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23-bisABROGATO
23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
23-quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
24-ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
24-quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
24-quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
25Semplificazione per i soggetti con invalidità
26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
29Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
30Unità operativa speciale per Expo 2015
31Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
33Parere su transazione di controversie
34Contabilità speciale per Expo Milano 2015
35ABROGATO
36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
37ABROGATO
38Processo amministrativo digitale
39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
40Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
41Misure per il contrasto all'abuso del processo
42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
43ABROGATO
44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
45-bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.
46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
50Ufficio per il processo
50-bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
53Norma di copertura finanziaria
54Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 17

Articolo 17
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti.
Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati.
Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto
. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
. L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma.
L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.