Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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Preambolo
1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
2Incarichi direttivi ai magistrati
3Semplificazione e flessibilità nel turn over
4Mobilità obbligatoria e volontaria
5Assegnazione di nuove mansioni
6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
9Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
13-bisABROGATO
14Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale
15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
16Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
17Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
17-bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana
19Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione
20Associazione Formez PA
21Unificazione delle Scuole di formazione
21-bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno.
22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23-bisABROGATO
23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
23-quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
24-ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
24-quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
24-quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
25Semplificazione per i soggetti con invalidità
26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
29Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
30Unità operativa speciale per Expo 2015
31Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
33Parere su transazione di controversie
34Contabilità speciale per Expo Milano 2015
35ABROGATO
36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
37ABROGATO
38Processo amministrativo digitale
39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
40Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
41Misure per il contrasto all'abuso del processo
42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
43ABROGATO
44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
45-bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.
46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
50Ufficio per il processo
50-bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
53Norma di copertura finanziaria
54Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 22

Articolo 22
Razionalizzazione delle autorità indipendenti

1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a
cinque
anni.
2.
Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. - (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).
- 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti
...
della Commissione nazionale per le società e la borsa,
nei due anni successivi
alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati
né con società controllate da questi ultimi
. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che
negli ultimi due anni
di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
.".
3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due"
;
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i dirigenti
...
";
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonché le autorità indipendenti,";
b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: " nonché le autorità indipendenti,".
9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario
11.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114
.
12.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114
.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro voti favorevoli.";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";
d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.