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Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Articolo 45-bis
Articolo 45-bis
Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax".
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-ter:
1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";
1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";
b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
"Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
"Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax".
"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax".
4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile"