Menu
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
2 Controversie oggetto di mediazione
3 Disciplina applicabile e forma degli atti
4 Accesso alla mediazione
5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
5-quater Mediazione demandata dal giudice
5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
6 Durata
7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
8 Procedimento
8-bis Mediazione in modalità telematica
9 Dovere di riservatezza
11 Conclusione del procedimento
11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
14 Obblighi del mediatore
15 Mediazione nell'azione di classe
15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
15-undecies Disposizioni finanziarie
16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
16-bis Enti di formazione
17 Risorse, regime tributario e indennità
20 Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.