| 2 | Controversie oggetto di mediazione | |
|---|---|---|
| 3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
| 4 | Accesso alla mediazione | |
| 5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
| 5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
| 5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
| 5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
| 5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
| 5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
| 6 | Durata | |
| 7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
| 8 | Procedimento | |
| 8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
| 9 | Dovere di riservatezza | |
| 11 | Conclusione del procedimento | |
| 11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
| 12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
| 12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
| 13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
| 14 | Obblighi del mediatore | |
| 15 | Mediazione nell'azione di classe | |
| 15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
| 15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
| 15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
| 15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
| 15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
| 15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
| 15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
| 15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
| 15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
| 15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
| 16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
| 16-bis | Enti di formazione | |
| 17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
| 20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.