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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera m)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera m)

L’articolo 11 del d.lgs n. 28 del 2010 viene modificato in attuazione del principio di cui alla lettera e) e in tale articolo è collocata la disciplina della fase conclusiva del procedimento di mediazione.

Il comma 1 individua alcuni specifici oneri di verbalizzazione a carico del mediatore, con riferimento all’ipotesi in cui l’accordo sia o non sia raggiunto. Viene mantenuta la previsione del testo attualmente vigente, in ordine al persistere, qualora le parti non raggiungano un accordo, della facoltà del mediatore di formulare comunque una proposta di conciliazione che deve essere allegata al verbale, informando le parti delle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta ai sensi dell’articolo 13.

Al comma 2 sono stabilite le formalità e i tempi per la formalizzazione della proposta di conciliazione ad opera del mediatore, al fine di consentire alle parti di esaminarla e valutarla con un adeguato margine di tempo prima di manifestare la volontà di aderirvi o di rifiutare. Per ragioni di riservatezza nell’eventuale successivo procedimento giudiziale inter partes, è stato previsto che la proposta del mediatore non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il comma 3 costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 4 stabilisce le regole per la formazione del verbale conclusivo della procedura, sia con riferimento alla necessità di allegarvi, quale parte integrante, l’eventuale accordo, ma anche di stabilire chi debba sottoscrivere il verbale e il dovere del mediatore di curarne il celere deposito presso l’organismo, oltre alla previsione degli oneri di verbalizzazione che gravano sul mediatore.

Il comma 5 stabilisce che il verbale contenente l’eventuale accordo deve essere redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un originale da depositare presso l’organismo di mediazione. Tale disposizione ha lo scopo di agevolare l’utilizzo di tale documento da parte di coloro che hanno partecipato alla procedura di mediazione.

Il comma 6 sancisce l’obbligo per l’organismo di mediazione di rilasciare copia del verbale contenente l’eventuale accordo alle parti che lo richiedono, nonché di conservare copia degli atti dei procedimenti di mediazione trattati per almeno tre anni decorrenti dalla loro conclusione.

Il comma 7 ribadisce, con diversa collocazione, quanto originariamente previsto dal comma 3 il cui contenuto viene riformulato, nell’ottica del riordino delle norme sul procedimento di mediazione, per meglio definire le condizioni per procedere alla trascrizione dell’accordo di conciliazione, oltre a ribadire che l’accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.