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Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
2 Controversie oggetto di mediazione
3 Disciplina applicabile e forma degli atti
4 Accesso alla mediazione
5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
5-quater Mediazione demandata dal giudice
5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
6 Durata
7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
8 Procedimento
8-bis Mediazione in modalità telematica
9 Dovere di riservatezza
11 Conclusione del procedimento
11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
14 Obblighi del mediatore
15 Mediazione nell'azione di classe
15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
15-undecies Disposizioni finanziarie
16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
16-bis Enti di formazione
17 Risorse, regime tributario e indennità
20 Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

NUOVO TESTO
Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.