2 | Controversie oggetto di mediazione | |
---|---|---|
3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
4 | Accesso alla mediazione | |
5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
6 | Durata | |
7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
8 | Procedimento | |
8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
9 | Dovere di riservatezza | |
11 | Conclusione del procedimento | |
11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
14 | Obblighi del mediatore | |
15 | Mediazione nell'azione di classe | |
15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
16-bis | Enti di formazione | |
17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.