2 | Controversie oggetto di mediazione | |
---|---|---|
3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
4 | Accesso alla mediazione | |
5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
6 | Durata | |
7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
8 | Procedimento | |
8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
9 | Dovere di riservatezza | |
11 | Conclusione del procedimento | |
11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
14 | Obblighi del mediatore | |
15 | Mediazione nell'azione di classe | |
15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
16-bis | Enti di formazione | |
17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.