Lettera c)
Conformemente al criterio di cui al comma 4, lettera e), relativo al riordino della procedura di mediazione, sono state introdotte modifiche all’articolo 4 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Nello specifico, al comma 1 è stato precisato che la domanda di mediazione è presentata da una delle parti all’organismo di mediazione competente, individuato sulla scorta dei criteri dettati dalla legge o su accordo delle parti. Si è poi ritenuto di sopprimere la distinzione tra domanda e istanza di mediazione (quest’ultima relativa al documento contenente la domanda), di scarsa utilità pratica ma foriera di confusione, e di fare riferimento, in maniera uniforme in tutto il decreto legislativo n. 28 del 2010, alla domanda di mediazione.
Al comma 2 è stato, quindi, pure soppresso il riferimento all’istanza, e inserito un riferimento alla domanda di mediazione.
Il comma 3 è stato modificato per coordinamento con la nuova numerazione dei commi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.