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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera c)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera c)

Conformemente al criterio di cui al comma 4, lettera e), relativo al riordino della procedura di mediazione, sono state introdotte modifiche all’articolo 4 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Nello specifico, al comma 1 è stato precisato che la domanda di mediazione è presentata da una delle parti all’organismo di mediazione competente, individuato sulla scorta dei criteri dettati dalla legge o su accordo delle parti. Si è poi ritenuto di sopprimere la distinzione tra domanda e istanza di mediazione (quest’ultima relativa al documento contenente la domanda), di scarsa utilità pratica ma foriera di confusione, e di fare riferimento, in maniera uniforme in tutto il decreto legislativo n. 28 del 2010, alla domanda di mediazione.

Al comma 2 è stato, quindi, pure soppresso il riferimento all’istanza, e inserito un riferimento alla domanda di mediazione.

Il comma 3 è stato modificato per coordinamento con la nuova numerazione dei commi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.