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Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
2 Controversie oggetto di mediazione
3 Disciplina applicabile e forma degli atti
4 Accesso alla mediazione
5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
5-quater Mediazione demandata dal giudice
5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
6 Durata
7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
8 Procedimento
8-bis Mediazione in modalità telematica
9 Dovere di riservatezza
11 Conclusione del procedimento
11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
14 Obblighi del mediatore
15 Mediazione nell'azione di classe
15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
15-undecies Disposizioni finanziarie
16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
16-bis Enti di formazione
17 Risorse, regime tributario e indennità
20 Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

NUOVO TESTO
Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1-bis. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

2. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.