2 | Controversie oggetto di mediazione | |
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3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
4 | Accesso alla mediazione | |
5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
6 | Durata | |
7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
8 | Procedimento | |
8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
9 | Dovere di riservatezza | |
11 | Conclusione del procedimento | |
11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
14 | Obblighi del mediatore | |
15 | Mediazione nell'azione di classe | |
15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
16-bis | Enti di formazione | |
17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.