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Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
2 Controversie oggetto di mediazione
3 Disciplina applicabile e forma degli atti
4 Accesso alla mediazione
5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
5-quater Mediazione demandata dal giudice
5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
6 Durata
7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
8 Procedimento
8-bis Mediazione in modalità telematica
9 Dovere di riservatezza
11 Conclusione del procedimento
11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
14 Obblighi del mediatore
15 Mediazione nell'azione di classe
15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
15-undecies Disposizioni finanziarie
16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
16-bis Enti di formazione
17 Risorse, regime tributario e indennità
20 Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal responsabile dell'organismo.

NUOVO TESTO
Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.