2 | Controversie oggetto di mediazione | |
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3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
4 | Accesso alla mediazione | |
5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
6 | Durata | |
7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
8 | Procedimento | |
8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
9 | Dovere di riservatezza | |
11 | Conclusione del procedimento | |
11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
14 | Obblighi del mediatore | |
15 | Mediazione nell'azione di classe | |
15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
16-bis | Enti di formazione | |
17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.
8. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello Stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.