Lettera aa)
L’articolo 17 del d.lgs. n. 28 del 2010 è stato sostituito, in attuazione del principio di cui alla lettera a) del comma 4.
Il comma 1 (che recepisce quanto precedentemente contenuto nel comma 2 dell’articolo 17) sancisce il principio, compatibile con i principi della legge delega in materia, secondo cui documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il comma 2 dispone che il verbale contenente l’accordo di conciliazione è l’atto esente da imposta di registro ed eleva (rispetto al previgente comma 3) il limite di esenzione da cinquantamila a centomila euro.
Il comma 3 attua il principio di delega avente ad oggetto la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle relative indennità, e stabilisce che ciascuna parte è tenuta a versare, al momento della presentazione della domanda di mediazione o dell’adesione, le spese di avvio della procedura di mediazione e le spese di mediazione per il primo incontro, precisando che quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
Viene quindi meno, quale aspetto di particolare rilievo della riforma del regime delle spese e indennità di mediazione, oltre che di rafforzamento della sua effettività e qualità, il principio della sostanziale gratuità del primo incontro di mediazione.
Il comma 4 introduce un ulteriore principio secondo cui sono previsti importi specifici e differenziati nel caso in cui il primo incontro si concluda con un accordo e nel diverso caso in cui la procedura di mediazione richieda lo svolgimento di più incontri. Il comma pone a carico degli organismi di mediazione, al fine di migliorare la trasparenza della procedura, l’onere di rendere noti, nel proprio regolamento, gli importi che sono richiesti a questo titolo.
Il comma 5 prevede i contenuti del decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 2, riportando quanto già previsto dal previgente comma 4 e aggiungendo, alla lettera c), che il decreto ministeriale deve anche fissare e disciplinare le indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione previste per il primo incontro che, come osservato in precedenza, a seguito della riforma dovranno essere sempre corrisposte e, alla lettera f), che il medesimo decreto deve anche fissare i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione, elemento necessario per la semplificazione della determinazione del compenso spettante all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui all’articolo 5, comma 1, e in armonia con quanto si prevede all’articolo 15-septies, comma 4.
Il comma 6, in accordo con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per le procedure di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater, precisa che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tenuta a versare né spese di avvio, né spese di mediazione (per il primo incontro e per gli incontri ulteriori). Il relativo importo, come indicato in relazione agli interventi operati sull’articolo 20, comma 4, può essere recuperato dall’organismo di mediazione mediante richiesta di riconoscimento di un corrispondente credito di imposta.
Il comma 7 mantiene la previsione di un onere in capo al Ministero della giustizia di monitorare le “mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione”, già contenuta nel previgente comma 6, mentre si è ritenuto di sopprimere la parte relativa alla determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, divenuta incompatibile con la nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione.
Il comma 8 contiene il principio di rideterminazione triennale dell’ammontare delle indennità previste per gli organismi di mediazione.
Il comma 9 contiene la norma di copertura finanziaria.