2 | Controversie oggetto di mediazione | |
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3 | Disciplina applicabile e forma degli atti | |
4 | Accesso alla mediazione | |
5 | Condizione di procedibilità e rapporti con il processo | |
5-bis | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo | |
5-ter | Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio | |
5-quater | Mediazione demandata dal giudice | |
5-quinquies | Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione | |
5-sexies | Mediazione su clausola contrattuale o statutaria | |
6 | Durata | |
7 | Effetti sulla ragionevole durata del processo | |
8 | Procedimento | |
8-bis | Mediazione in modalità telematica | |
9 | Dovere di riservatezza | |
11 | Conclusione del procedimento | |
11-bis | Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche | |
12 | Efficacia esecutiva ed esecuzione | |
12-bis | Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione | |
13 | Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione | |
14 | Obblighi del mediatore | |
15 | Mediazione nell'azione di classe | |
15-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
15-ter | Condizioni reddituali per l'ammissione | |
15-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
15-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
15-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
15-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
15-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
15-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
15-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
15-undecies | Disposizioni finanziarie | |
16 | Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori | |
16-bis | Enti di formazione | |
17 | Risorse, regime tributario e indennità | |
20 | Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione |
1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.