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Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
2 Controversie oggetto di mediazione
3 Disciplina applicabile e forma degli atti
4 Accesso alla mediazione
5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
5-quater Mediazione demandata dal giudice
5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
6 Durata
7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
8 Procedimento
8-bis Mediazione in modalità telematica
9 Dovere di riservatezza
11 Conclusione del procedimento
11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
14 Obblighi del mediatore
15 Mediazione nell'azione di classe
15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
15-undecies Disposizioni finanziarie
16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
16-bis Enti di formazione
17 Risorse, regime tributario e indennità
20 Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.