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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera p)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera p)

L’articolo 12-bis del d.lgs. n. 28 del 2010 viene inserito per attuare il principio di cui alla lettera e) e contiene, collocate in un unico articolo, le disposizioni sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.

Il comma 1 prevede, riportando con diversa collocazione la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4-bis del testo vigente, che il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, al primo incontro della procedura di mediazione cui la controparte l’ha invitata.

Il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del vigente comma 4-bis dell’articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all’erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l’infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione. Rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la medesima controversia ricorrano al giudice.

Il comma 3 prevede che, nei casi di cui al comma 2, su istanza di parte, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice possa altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di lite maturate dopo la infruttuosa conclusione del procedimento di mediazione, dovuta alla mancata partecipazione della medesima parte soccombente.

Il comma 4 prevede una speciale conseguenza processuale connessa all’ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da parte di soggetti sottoposti a un’autorità di vigilanza.

In tali ipotesi il giudice segnala la mancata partecipazione, nel primo caso, al pubblico ministero presso la Corte dei conti e nel secondo caso, all’autorità di vigilanza.

Tale segnalazione consente l’eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omesso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all’amministrazione o al soggetto vigilato.